Prof. Andrea Angelini
Prof. Andrea Angelini

Informazioni sulle donazioni: deducibilità fiscale

Le donazioni in denaro al dott. Andrea Angelini, in quanto persona fisica, NON sono deducibili per legge ai fini fiscali

ARTICOLO 100 – DPR 916/1986
 
Titolo del provvedimento:  Testo unico delle imposte sui  redditi.
art. 100

 

Titolo:
Oneri di utilita' sociale.
 
Testo: in vigore dal 15/05/2005
       modificato da:  DL del 14/03/2005 n. 35  art. 14 convertito

1. Le  spese  relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o   categorie   di   dipendenti   volontariamente   sostenute   per specifiche finalita'   di   educazione,  istruzione,  ricreazione,  assistenza sociale e  sanitaria  o  culto,  sono  deducibili per un ammontare complessivo non superiore  al  5  per  mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.                    

 

2. Sono inoltre deducibili:                                                         

a) le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente  finalita'  comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita'  di  ricerca  scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  lettera  g), per un ammontare complessivamente non   superiore   al   2  per  cento  del  reddito  d'impresa dichiarato;                                                                           

b) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel  Mezzogiorno  che  perseguono  esclusivamente  finalita'  di  ricerca scientifica, per  un  ammontare  complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;                                                     

c) le   erogazioni   liberali   a  favore  di  universita',  fondazioni universitarie di  cui  all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  di  istituzioni  universitarie  pubbliche,  degli  enti di ricerca pubblici, delle  fondazioni  e  delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361,  aventi  per  oggetto  statutario lo svolgimento o la promozione di  attivita'  di  ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta del Ministro dell'economia e    delle    finanze    e    del    Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  ivi compresi l'Istituto superiore  di  sanita'  e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;              

d) le  erogazioni  liberali  a  favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora  a  carattere  comunitario per un ammontare complessivo non superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del  soggetto  che effettua l'erogazione stessa;                                                        

e) le   spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla  manutenzione, protezione o  restauro  delle  cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  490  e  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,  n.  1409,  nella  misura  effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle   spese,  quando  non  siano  obbligatorie  per  legge,  deve risultare da    apposita    certificazione    rilasciata    dalla   competente soprintendenza del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, previo accertamento della  loro  congruita'  effettuato  d'intesa  con  il competente ufficio dell'Agenzia  del  territorio.  La  deduzione  non  spetta  in caso di mutamento di   destinazione   dei  beni  senza  la  preventiva  autorizzazione dell'Amministrazione per   i   beni  e  le  attivita'  culturali,  di  mancato assolvimento degli  obblighi  di  legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione  dello  Stato  sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata  di  questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le  attivita'  culturali  da'  immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle    entrate    delle    violazioni    che    comportano   la indeducibilita' e  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;                

f) le  erogazioni  liberali  in  denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche,    di   fondazioni   e   di   associazioni   legalmente riconosciute che  senza  scopo  di  lucro  svolgono  o promuovono attivita' di studio, di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale e artistico, effettuate  per  l'acquisto,  la  manutenzione,  la protezione o il restauro delle  cose  indicate  nell'articolo  2  del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999,  n.  490  e  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 settembre 1963,   n.   1409,   ivi   comprese  le  erogazioni  effettuate  per l'organizzazione di   mostre   e   di  esposizioni,  che  siano  di  rilevante interesse scientifico  o  culturale,  delle  cose anzidette, e per gli studi e le ricerche  eventualmente  a  tal  fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi   e  le  ricerche  devono  essere  autorizzati,  previo  parere  del competente comitato  di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,  dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali, che dovra' approvare la  previsione  di  spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali   e  ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le erogazioni fatte  a  favore  delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e  delle  fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego  delle  erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono,  per causa non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati  una  sola  volta. Le erogazioni liberali   non  integralmente  utilizzate  nei  termini  assegnati, ovvero utilizzate  non  in  conformita'  alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;                                              

g) le  erogazioni  liberali  in  denaro, per importo non superiore al 2 per cento  del  reddito  d'impresa  dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni  e  associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione  di  nuove  strutture,  per  il  restauro ed il potenziamento delle strutture  esistenti,  nonche'  per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le  erogazioni  non  utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il  termine  di  due  anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;                                              

h) le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per  importo  non superiore a 2.065,83 euro  o  al  2  per  cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS,  nonche'  le  iniziative  umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,  associazioni,  comitati  ed  enti  individuati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;                                  

i) le  spese  relative  all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,  utilizzati  per  prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS,  nel  limite  del  cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per  prestazioni  di  lavoro  dipendente,  cosi'  come  risultano  dalla dichiarazione dei redditi;                                                            l) le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per  importo  non superiore a 1.549,37 euro  o  al  2  per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni  di  promozione  sociale  iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;                                                        

m) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  dello  Stato, delle regioni, degli  enti  locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di  associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti  istituzionali  e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei  beni  culturali  e  dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali  individua  con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri  che  saranno  definiti  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie  di  soggetti  che  possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,  a  valere  sulla  somma  allo  scopo  indicata, le quote assegnate a  ciascun  ente  o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego  delle  erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di  riferimento  all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori   e   l'ammontare   delle   erogazioni   liberali  da  essi effettuate. Nel  caso  che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato  la  somma  allo  scopo  indicata  o  determinata,  i singoli soggetti beneficiari  che  abbiano  ricevuto  somme  di importo maggiore della quota assegnata  dal  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;             

n) le  erogazioni  liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi  e  riserve  naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni  altra  zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente   disciplina,   statale   e  regionale,  nonche'  gestita  dalle associazioni e   fondazioni  private  indicate  nell'articolo  154,  comma  4, lettera a),    effettuate    per   sostenere   attivita'   di   conservazione, valorizzazione, studio,  ricerca  e  sviluppo  dirette  al conseguimento delle finalita' di  interesse  generale  cui  corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio individua con proprio decreto, periodicamente,  i  soggetti  e  le categorie di soggetti che possono beneficiare delle  predette  erogazioni  liberali;  determina,  a valere sulla somma allo  scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel  caso  che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato  la  somma  allo  scopo  indicata  o  determinata  i  singoli soggetti beneficiari  che  abbiano  ricevuto  somme  di importo maggiore della quota assegnata  dal  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, versano all'entrata  dello  Stato  un  importo  pari  al  37  per  cento della differenza;                                                                           o) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  dello  Stato, delle regioni, degli   enti  territoriali,  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di fondazioni e  di  associazioni  legalmente  riconosciute, per la realizzazione di programmi  di  ricerca  scientifica  nel  settore della sanita' autorizzate dal Ministro  della  salute  con  apposito  decreto che individua annualmente, sulla base  di  criteri  che  saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, i soggetti che  possono  beneficiare  delle  predette  erogazioni  liberali.  Il predetto decreto  determina  altresi',  fino  a  concorrenza  delle somme allo scopo indicate,  l'ammontare  delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonche'  definisce  gli  obblighi  di  informazione  da  parte  dei soggetti erogatori  e  dei  soggetti  beneficiari.  Il  Ministero della salute vigila sull'impiego  delle  erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di  riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori  e  l'ammontare  delle  erogazioni  liberali  deducibili da essi effettuate.                                                                 

 

3. Alle  erogazioni  liberali  in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni  o  di  associazioni  legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle  spese  di  difesa  dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,  non  si  applica  il  limite  di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore  non  abbia le finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.                                                                

 

4. Le  erogazioni  liberali  diverse  da  quelle  considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in deduzione.             

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© Prof. Andrea Angelini, Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Traumatologia - CF: NGLNDR83C28I472O